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Indice
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Roma, gennaio 2012
Gentile Cliente,
benvenuto nel secondo numero della newsletter dello Studio Millarelli di novembre 2011.
In questa edizione parliamo di:
- Aumento dell´aliquota contributiva per gli iscritti Gestione separata INPS
- Il nuovo Testo unico dell´apprendistato
- Comunicazione telematica Agenzia Entrate delle operazioni IVA pari o superiori a 3.000 €
- Riapertura rivalutazione partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al 1/7/2011
Cordiali saluti
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| | Aumento dell´aliquota contributiva per gli iscritti Gestione separata INPS |  |
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Aumento dell´aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, a decorrere dall´1.1.2012
Per effetto di quanto stabilito dall´art. 22 co. 1 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria), l´aliquota contributiva previdenziale dovuta per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335:
- aumenta di un punto percentuale;
- a partire dal 2012.
L´ulteriore aumento dell´1% dei contributi INPS riguarda tutti gli iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, quindi:
- sia i soggetti iscritti solo alla suddetta Gestione separata;
- sia i soggetti assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- sia i pensionati.
La presente Informativa intende quindi riepilogare le aliquote contributive previste:
- nei confronti dei soggetti iscritti presso la suddetta Gestione separata INPS;
- a partire dall´anno 2012.
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| | Il nuovo Testo unico dell´apprendistato |  |
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Il nuovo Testo unico dell´apprendistato (DLgs. 14.9.2011 n. 167)
Con il DLgs. 14.9.2011 n. 167 è stato emanato il Testo unico dell´apprendistato.
Tale provvedimento - entrato in vigore il 25.10.2011 - riforma la disciplina dell´apprendistato, disponendo l´abrogazione, salvo un periodo transitorio di sei mesi, di tutte le altre normative sinora vigenti.
La finalità del DLgs. 167/2011 è quella di rilanciare l´apprendistato quale canale privilegiato per l´ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, mettendo finalmente a disposizione di imprese e lavoratori un quadro giuridico certo cui fare riferimento, attraverso:
- la semplificazione della normativa, con l´accorpamento di tutta la disciplina legislativa in materia di apprendistato in un Testo unico di pochi articoli;
- la sua omogeneizzazione sull´intero territorio nazionale, mediante la valorizzazione della contrattazione collettiva nazionale di settore.
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| | Comunicazione telematica Agenzia Entrate delle operazioni IVA >= 3.000 € |  |
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Comunicazione telematica all´Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro - Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti ufficiali
Con il provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2010, è stata data attuazione all´obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, previsto dall´art. 21 del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010.
Successivamente, l´Agenzia delle Entrate è intervenuta con:
- il provv. 14.4.2011;
- la circ. 30.5.2011 n. 24;
- la circ. 21.6.2011 n. 28;
- il provv. 21.6.2011;
- il provv. 5.8.2011;
- il provv. 16.9.2011;
- il doc. 11.10.2011.
Il nuovo adempimento riguarda tutti i soggetti passivi IVA che, in qualità di cedenti/prestatori o di cessionari/committenti, effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.
Sono obbligati anche:
- i soggetti in contabilità semplificata;
- gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell´esercizio di attività commerciali o agricole;
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale in Italia;
- i curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti;
- i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive.
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| | Riapertura rivalutaz. partecipaz. non quotate e dei terreni al 1/7/2011 |  |
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Riapertura della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti all´1.7.2011 - Chiarimenti ufficiali
L´art. 7 co. 2 del DL 13.5.2011 n. 70, convertito nella L. 12.7.2011 n. 106, ha nuovamente riaperto i termini per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni (edificabili o agricoli) prevista, rispettivamente, dagli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002).
La rivalutazione consiste nella rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni:
- posseduti alla data dell´1.7.2011 da soggetti che non operano in regime d´impresa;
- dietro il versamento di un´imposta sostitutiva commisurata al valore espresso da un´apposita perizia giurata di stima.
I suddetti adempimenti (redazione e giuramento della perizia, versamento dell´imposta sostitutiva) devono essere effettuati entro il 30.6.2012.
A seguito della rideterminazione, il costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni o dei terreni è assunto nella misura indicata nella perizia di stima: l´operazione, quindi, permette di ridurre le plusvalenze che si generano a seguito della cessione a titolo oneroso di tali beni.
La convenienza ad avvalersi della facoltà di rivalutare le partecipazioni o i terreni dovrà essere valutata confrontando i costi della rivalutazione con il risparmio d´imposta legato alla diminuzione della plusvalenza conseguita (e del relativo carico fiscale) all´atto di una successiva cessione.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina in esame, alla luce:
- delle nuove disposizioni previste dal DL 70/2011;
- dei chiarimenti forniti dall´Agenzia delle Entrate con la circ. 24.10.2011 n. 47.
Lo Studio resta a disposizione per:
- fornire ulteriori informazioni;
- effettuare valutazioni di convenienza in relazione ai singoli casi concreti;
- porre in essere i previsti adempimenti.
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