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Numero speciale MANOVRA MONTI DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214
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Roma, gennaio 2012
Gentile Cliente,
ci pregiamo di inviarLe questa newsletter in edizione speciale dedicata alla MANOVRA MONTI.
Lo Studio Millarelli è a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti
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| | Limiti all’utilizzo di contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore |  |
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La “manovra Monti” (DL 6.12.2011 n. 201) - Limiti all’utilizzo di contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore - Novità inserite in sede di conversione in legge
Il DL 6.12.2011 n. 201, c.d. “manovra Monti”, ha ridotto da un importo pari o superiore a 2.500,00 euro ad un importo pari o superiore a 1.000,00 euro il limite relativo all’utilizzo del denaro contante, all’emissione di assegni “trasferibili” (o “liberi”) ed al saldo dei libretti di deposito al portatore.
In particolare:
- è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro (per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.);
- gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro;
- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro;
- i libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000,00 euro, entro il 31.3.2012 (termine così prorogato in sede di conversione in legge del DL 201/2011; in precedenza, infatti, era previsto il termine del 31.12.2011).
- CLICCA QUI per scaricare l'allegato con le informazioni dettagliate (file formato .pdf) >>
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| | Deduzione dell’IRAP dall’IRPEF/IRES e deduzioni IRAP |  |
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La “manovra Monti” (DL 6.12.2011 n. 201) - Deduzione dell’IRAP dall’IRPEF/IRES e deduzioni IRAP per la riduzione del “cuneo fiscale”
Il DL 6.12.2011 n. 201, c.d. “manovra Monti”, prevede alcune novità in materia di:
- deduzioni IRAP previste a fronte dell’impiego di dipendenti a tempo indeterminato, finalizzate alla riduzione del c.d. “cuneo fiscale”;
- deduzione dell’IRAP dall’IRPEF/IRES.
Peraltro, entrambe le modifiche non avranno ancora effetti sul modello UNICO 2012, atteso che si applicheranno soltanto dal periodo d’imposta 2012, con impatto quindi sul modello UNICO 2013.
Nell'allegato di seguito riportato si analizzano tali novità, tenendo conto delle modifiche apportate in sede di conversione del DL 201/2011.
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| | Principali novità in materia di accertamento e riscossione |  |
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La “manovra Monti” (DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214 - Principali novità in materia di accertamento e riscossione
Il DL 6.12.2011 n. 201, c.d. “manovra Monti”, convertito nella L. 22.12.2011 n. 214, ha apportato alcune modifiche in tema di accertamento e riscossione delle imposte, che, principalmente, concernono:
- gli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, da parte degli intermediatori finanziari, del contenuto dei rapporti intrattenuti con i contribuenti (es. conti correnti);
- l’eliminazione dell’obbligo di prestazione della garanzia in caso di rateizzazione dei c.d. “avvisi bonari”;
- la possibilità, per Equitalia, di prorogare la rateizzazione della cartella di pagamento.
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| | Novità in materia di detrazioni del 36% e del 55% |  |
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La “manovra Monti” (DL 6.12.2011 n. 201) - Novità in materia di detrazioni del 36% e del 55%
Il DL 6.12.2011 n. 201, c.d. “manovra Monti”, prevede alcune novità in materia di:
- detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio;
- detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Si tratta, in particolare:
- della “messa a regime” della detrazione IRPEF del 36%, a partire dal 2012;
- della proroga per il 2012 della detrazione IRPEF/IRES del 55%;
- dell'“assorbimento” della detrazione IRPEF/IRES del 55% nella “nuova” detrazione IRPEF del 36%, a decorrere dal 2013.
Di seguito si analizzano tali novità, tenendo conto delle modifiche apportate in sede di conversione del DL 201/2011.
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