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Indice
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Roma, gennaio 2012
Gentile Cliente,
benvenuto nel numero della newsletter dello Studio Millarelli di dicembre 2011.
In questa edizione parliamo di:
- Manovra Monti - Novità in materia di contanti, assegni, libretti al portatore
- Obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle imprese
- Il regime fiscale degli omaggi - Imposte sui redditi, IRAP e IVA
- Contributo di solidarietà del 3% sul reddito complessivo IRPEF superiore a 300.000,00 euro - Disposizioni attuative
- Aumento delle soglie per la liquidazione trimestrale IVA a decorrere dal 2012
Cordiali saluti
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| | Manovra Monti - Novità in materia di contanti, assegni, libretti al portat. |  |
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La “manovra Monti” (DL 6.12.2011 n. 201) - Novità in materia di contanti, assegni e libretti al portatore
Il DL 6.12.2011 n. 201, c.d. “manovra Monti”, riduce da un importo pari o superiore a 2.500,00 euro ad un importo pari o superiore a 1.000,00 euro il limite relativo all’utilizzo del denaro contante, all’emissione di assegni “trasferibili” (o “liberi”) ed al saldo dei libretti di deposito al portatore.
In particolare:
- è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro (per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.);
- gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro;
- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro;
- i libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000,00 euro, entro il 31.12.2011.
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| | Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) - Novità |  |
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Obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle imprese - Novità
Ai sensi dell’art. 16 co. 6 del DL 29.11.2008 n. 185, convertito nella L. 28.1.2009 n. 2, tutte le imprese costituite in forma societaria sono obbligate a dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e a comunicarlo al Registro delle imprese.
In prossimità della scadenza del 29.11.2011, prevista per la comunicazione della PEC da parte delle società costituite prima del 29.11.2008, il Ministero dello Sviluppo economico è intervenuto fornendo alcuni chiarimenti, integrativi a quelli già illustrati con la circ. 3.11.2011 n. 3645/C, in particolare sull’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo.
Inoltre, il Ministero ha invitato le Camere di Commercio a non applicare nessuna sanzione in caso di ritardo nella comunicazione della PEC, “almeno fino all’inizio del nuovo anno”.
Di seguito si segnalano tali novità.
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| | Il regime fiscale degli omaggi - Imposte sui redditi, IRAP e IVA |  |
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La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale, in special modo in occasione di festività e ricorrenze.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.
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| | Contributo di solidarietà del 3% sul reddito complessivo IRPEF |  |
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Contributo di solidarietà del 3% sul reddito complessivo IRPEF superiore a 300.000,00 euro - Disposizioni attuative
L’art. 2 co. 2 del DL 13.8.2011 n. 138, convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, ha previsto l’applicazione, sui redditi IRPEF di importo superiore ai 300.000,00 euro lordi annui, di un prelievo aggiuntivo del 3%, definito “contributo di solidarietà”.
Il contributo di solidarietà, pertanto, si aggiunge all’ordinaria tassazione a titolo di IRPEF e relative addizionali regionale e comunale.
Le disposizioni attuative del contributo di solidarietà del 3% sono state stabilite con il DM 21.11.2011.
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| | Aumento soglie per la liquidazione trimestrale IVA a decorrere dal 2012 |  |
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La L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria) ha modificato i limiti di riferimento per poter eseguire le liquidazioni e i versamenti periodici IVA con cadenza trimestrale.
I nuovi limiti rinviano a quelli previsti per l’applicazione del regime di contabilità semplificata, come modificati dal DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106.
Il DL 70/2011, infatti, ha modificato l’art. 18 del DPR 600/73, recante le soglie di accesso al regime di contabilità semplificata, lasciando, tuttavia, inalterate quelle previste dall’art. 7 del DPR 14.10.99 n. 542, che consentono ai contribuenti di minori dimensioni di effettuare le liquidazioni e i versamenti dell’IVA con periodicità trimestrale anziché mensile.
La modifica della L. 183/2011, quindi, intende ovviare a tale disallineamento normativo, a fronte del quale un contribuente può beneficiare del regime di contabilità semplificata ma restare obbligato a liquidare e versare l’IVA mensilmente.
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